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Fidi Bancari: il “Salva Italia” Stabilisce un Tetto Massimo alle Commissioni


Il fido bancario, in alcuni casi chiamato anche affidamento, può essere una valida alternativa alla richiesta di un prestito personale o di una più costosa carta revolving per coloro che hanno bisogno di liquidità a disposizione ogni mese. Attraverso un fido, infatti, una banca può arrivare a mettere a disposizione del richiedente una somma di denaro attraverso una pratica di istruttoria nella quale si tiene conto sia della situazione patrimoniale che di quella relativa ai redditi percepiti dal richiedente.

Forse non tutti sanno che il recente Decreto “Salva Italia” del Governo Monti contiene disposizioni relative proprio ai fidi bancari, volte a un sostanziale contenimento dei costi di questi veri e propri contratti di credito legati al conto corrente. Per la precisione nel Salva Italia ci si è occupati delle regole riguardanti la commissione di massimo scoperto, ovvero il corrispettivo che deve essere pagato dal cliente all’istituto di credito nel momento in cui il conto corrente presenta un saldo negativo, calcolato durante il trimestre di riferimento e in aggiunta agli interessi applicati normalmente.
Le norme precedenti, risalenti al 2009, non sono state ritenute sufficienti a garantire la chiarezza dei costi applicati dalle banche ai correntisti, per cui il Governo Monti è intervenuto in due sensi, stabilendo che, nel momento in cui ha la necessità di ricorrere a un fido, il cliente dovrà pagare quali unici oneri:

  1. una commissione omnicomprensiva: calcolata in proporzione alla somma messa a disposizione del richiedente e alla durata dell’affidamento, mai superiore allo 0,5% (su base trimestrale) della somma disponibile per il cliente
  2. un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate

Di fatto, in questo modo, viene stabilito il tetto massimo per i contratti di apertura di credito in conto corrente.
Un ulteriore provvedimento è stato preso anche in riferimento agli sconfinamenti, nei quali si ricade andando oltre il limite del fido oppure in assenza di affidamento stesso, nel momento in cui si va “in rosso”. In tali casi sono previsti a carico del cliente:

  1. una commissione di istruttoria veloce: il cui ammontare è determinato in misura fissa e commisurata ai costi
  2. un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento

E’ stata eliminata la durata minima di 30 giorni di ricorso allo sconfinamento, prevista dal Decreto Legge n. 185 del 29 Novembre 2008, convertito in Legge n.2 del 28 Gennaio 2009.

Entrambi i provvedimenti sono già pienamente operativi, dal momento che la decorrenza risulta essere datata 28/12/2011.
Risultano quindi nulle le eventuali clausole che prevedano oneri diversi da quelli appena indicati.
In base a quanto stabilito con il Decreto “Salva Italia” coloro che decideranno di ricorrere a un fido saranno maggiormente garantiti dal punto di vista dei costi grazie alla nuova commissione omnicomprensiva, ma allo stesso tempo dovranno porre maggior attenzione a non andare oltre l’affidamento concesso, poiché ogni volta che accadrà si troveranno a pagare la commissione di istruttoria veloce.

Come si diceva il ricorso al fido bancario può rappresentare una valida alternativa alla richiesta di prestiti personali o delle carte di credito revolving. In precedenza, su Prestito-Personale.biz, ci siamo occupati varie volte di fidi o di prodotti ad essi assimilabili, come nel caso dell’analisi delle condizioni di Fido Bancoposta di Poste Italiane, SenzaPensieri di UniCredit o Cash Transformer di BNL, senza dimenticare l’alternativa a questi contratti di credito rappresentata da Conto PIM di Agos Ducato.


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Alessandro
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