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Polizze Vita per Prestiti e Mutui: Obbligo di Doppio Preventivo

Il Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, ha ribadito l’obbligo per banche, istituti di credito e intermediari finanziari di presentare almeno due preventivi relativi alle polizze di assicurazione sulla vita quando la loro sottoscrizione è obbligatoria all’erogazione di un mutuo o di credito al consumo, ovvero in caso di prestiti personali, finanziamenti finalizzati, prestiti garantiti da cessione del quinto di stipendio o pensione oppure credito revolving.

Tale obbligo è stato stabilito dall’art. 28, comma 1, del cosiddetto “Decreto Liberalizzazioni” (Decreto Legge n. 1 del 24 Gennaio 2012), convertito in legge n.27 del 24 Marzo 2012.
L’art. 28 stabilisce che, nel caso in cui le banche o gli intermediari finanziari condizionino l’erogazione di un mutuo o di un credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, gli stessi istituti debbano presentare al cliente almeno due preventivi di altrettanti gruppi assicurativi che non siano riconducibili alle banche, agli istituti di credito o agli intermediari che erogano il finanziamento.
Inoltre il consumatore può scegliere la polizza vita più conveniente confrontando le offerte sul mercato, con l’obbligo da parte degli istituti eroganti di accettare tale polizza senza variare  le condizioni offerte per mutui o credito al consumo.
Si tratta quindi di una misura volta a consentire maggior scelta al consumatore e più concorrenzialità tra le imprese assicuratrici.

Il Ministro Passera ha confermato la piena attuazione di tale articolo del “Decreto Liberalizzazioni” durante un’audizione tenutasi il 6 Settembre 2012 presso la Commissione Finanze della Camera dei Deputati, riguardante il settore assicurativo in generale, con particolare riferimento all’applicazione delle norme del DL riguardanti le frodi nel ramo RC Auto.
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha sottolineato come l’ISVAP, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, abbia definitivamente adottato il Regolamento n. 40 del 3 Maggio 2012, composto da 5 articoli, nel quale vengono definiti i requisiti minimi che le banche e gli altri intermediari finanziari devono indicare nei preventivi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita, oltre che i tempi di pubblicazione ed entrata in vigore di quanto stabilito.
Diciamo subito che il Regolamento ISVAP è entrato in vigore il 1° Luglio 2012, mentre dal 1° Settembre le compagnie assicuratrici che offrono polizze vita devono fornire un servizio gratuito on-line che permetta agli utenti di calcolare un preventivo personalizzato, sulla base dei parametri contenuti nell’art. 1 del Regolamento stesso. L’elenco delle imprese di assicurazione che commercializzano le assicurazioni sulla vita è rintracciabile sul sito Internet dell’ISVAP.
Vediamo quindi come deve essere un preventivo standard per un contratto di assicurazione sulla vita legato all’erogazione di un mutuo immobiliare o di un credito al consumo e quali siano i relativi contenuti minimi, necessari al confronto tra preventivi.

CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI POLIZZA VITA ASSOCIATO AL CREDITO AL CONSUMO

All’interno del Regolamento n. 40 dell’ISVAP sono gli articoli 1 e 2 quelli rilevanti per il consumatore che richieda un mutuo, un prestito personale, un finanziamento finalizzato o una carta di credito revolving con l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione sulla vita.
In particolare l’art. 1 stabilisce quali sono i requisiti minimi del contratto per una polizza vita, indicando come offerta di base due forme assicurative distinte:

  1. temporanea in caso di morte a capitale decrescente: se il finanziamento prevede un piano di ammortamento di durata definita
  2. temporanea in caso di morte a capitale costante: se il finanziamento non prevede una durata predefinita del piano di ammortamento, come nel caso del credito revolving

Nel rispetto della libertà di scelta del cliente, è possibile stipulare polizze assicurative sulla vita che, ad esempio, garantiscano importi aggiuntivi ai parenti, oltre a quello necessario per l’estinzione del debito residuo, in caso di premorienza.

Secondo quanto indicato nel Regolamento è obbligatorio che la copertura assicurativa di base sia pari o quantomeno in linea con il debito residuo del mutuo o del credito al consumo in caso di morte. Inoltre deve anche essere data la possibilità, qualora si verifichi il decesso del consumatore, di scegliere di liquidare le rate residue e non solo il capitale.
Senza addentrarci nell’analisi di tutti i criteri indicati nel Regolamento ISVAP n. 40, si tenga presente che i principali requisiti minimi che devono essere rispettati sono i seguenti:

Vengono poi stabiliti i criteri di restituzione di parte del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del mutuo immobiliare o del credito al consumo e in caso di trasferimento del mutuo immobiliare.

L’art. 2 prevede che siano forniti al consumatore i contenuti minimi del contratto e un preventivo compilato secondo un modello fac-simile conforme a quanto previsto dal Regolamento n. 40 dell’ISVAP, così da consentire al consumatore stesso di individuare la polizza più conveniente. Il cliente ha a disposizione un periodo minimo di 10 giorni lavorativi (a partire dalla consegna del preventivo, ndr) per reperire altri preventivi, con la garanzia che non saranno modificate le condizioni offerte nel contratto di finanziamento.

Dunque attenzione alle voci di preventivo e ai vostri diritti, in quanto consumatori, nel momento in cui vi trovate nelle condizioni di richiedere un mutuo, un prestito personale, un finanziamento finalizzato, un prestito garantito da cessione del quinto di stipendio o pensione o una qualche forma di credito revolving che richieda l’obbligo della stipula di un’assicurazione sulla vita per l’erogazione: se la banca, l’istituto di credito o l’intermediario finanziario non rispettano tali diritti, potete segnalare il loro comportamento scorretto all’ISVAP.

Data articolo: 12/09/2012


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Alessandro
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