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Riforma del credito al consumo: oggi 1° Giugno 2011 si passa al credito ai consumatori, ecco cosa cambia

C’era una volta il credito al consumo…
Non è l’inizio di una favola, quanto piuttosto la fine dell’insieme delle norme che finora hanno regolamentato l’erogazione di prestiti personali, finanziamenti finalizzati, cessioni del quinto e carte di credito, sia revolving che tradizionali.

A partire da oggi, 1° Giugno 2011, il credito al consumo non esisterà più e sarà sostituito dal credito ai consumatori. Solo un cambiamento formale? Assolutamente no, come ci si potrà render conto leggendo l’articolo dedicato che abbiamo pubblicato qualche tempo fa.

Con l’introduzione delle nuove regole del credito ai consumatori si arriva alla conclusione di un iter iniziato con l’emanazione della Direttiva EU 2008/48/Ce, recepita successivamente in Italia con il Decreto Legge 141/2010 e terminata con la pubblicazione delle nuove disposizioni riguardanti i finanziamenti, pubblicate sul supplemento ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale dello scorso 16 Febbraio.

In breve (per gli approfondimenti si rimanda all’articolo già citato) con la riforma del credito ai consumatori viene garantito il ruolo centrale di coloro che, per acquistare beni e servizi, intendano chiedere denaro in prestito.
Ciò si traduce in maggior trasparenza e tutela verso i richiedenti, che dovranno essere garantite da società finanziarie, banche, mediatori creditizi e, in generale, da qualsiasi soggetto autorizzato dalla normativa italiana a fornire credito, in forma sia diretta che indiretta.

Le nuove regole in vigore da oggi, 1° Giugno 2011, riguarderanno nello specifico tutti i prestiti compresi tra un minimo di 200,00 euro e un massimo di 75.000,00 euro. Oltre ai prestiti personali e ai finanziamenti finalizzati, saranno soggetti alla nuova normativa anche i prestiti garantiti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e le carte di credito, di tipo sia revolving che tradizionale, con la sola esclusione di quelle che vengono definite carte charge, ovvero senza funzioni di credito né possibilità di rimborso rateale, con l’esempio più noto rappresentato dall’American Express.

D’ora in avanti, anche solo le pubblicità dei prodotti dedicati al credito ai consumatori dovranno riportare, in modo evidente e non equivocabile:

  1. tassi (TAN e TAEG/ISC)
  2. spese totali
  3. importo totale del finanziamento
  4. durata del contratto e importo delle rate

con l’obbligo di indicare la necessità di sottoscrizione di polizze assicurative a tutela del rimborso dell’importo ottenuto. Tutte queste informazioni, che dovranno essere fornite gratuitamente dalla società finanziaria o dalla banca erogante, dovranno seguire lo schema delle “Informazioni europee di base sul credito dei consumatori”.

D’ora in poi, nel chiedere un prestito, un finanziamento, una cqs o una carta di credito non ci saranno più (sgradite) sorprese in merito a spese, commissioni o premi assicurativi vari che aumentano il “costo” del credito: basterà leggere con attenzione il materiale informativo fornito dell’ente erogante.


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Alessandro
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