Il 1° Giugno 2011 rappresenta una data importante per i consumatori che, per l’acquisto di beni o servizi, intendono chiedere un prestito personale, un finanziamento finalizzato, una cessione del quinto (di stipendio o pensione) o una carta di credito (revolving o tradizionale, ma non di tipo charge).
Infatti, a partire dal prossimo mese di Giugno, troveranno applicazione le nuove norme e regole riguardanti la riforma del credito al consumo, che ha preso il via con l’emanazione della Direttiva EU 2008/48/Ce, accolta in Italia con il Decreto Legge 141/2010 e conclusasi con la pubblicazione delle nuove disposizioni riguardanti i finanziamenti, pubblicate sul supplemento ordinario n. 40 della Gazzetta Ufficiale dello scorso 16 Febbraio.
La nuova normativa, la cui attuazione è stata affidata alla Banca d’Italia, è piuttosto articolata, per cui è necessario mettere in evidenza i punti principali, con particolare riferimento alle nuove regole che interessano più da vicino i consumatori.
In sostanza con questa riforma si mette al centro dell’attenzione la necessità di trasparenza e tutela nei confronti di tutti coloro che richiedono un prestito. Non per nulla si parlerà, d’ora in poi, di credito ai consumatori e non più di credito al consumo, terminologia con la quale veniva messo in risalto il bene/servizio da acquistare.
Procedendo con ordine, e affrontando le varie fasi che portano alla richiesta di un finanziamento, le novità verranno applicate ai prestiti che partono da un minimo di 200,00 euro fino a un massimo di 75.000,00 euro. Interessano tutte le tipologie di finanziamento, cioè prestiti personali rateali, finanziamenti finalizzati all’acquisto di specifici beni/servizi, prestiti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione e anche carte di credito, con la sola esclusione delle carte charge, cioè quelle carte che non hanno funzioni di credito né opzioni che prevedano il pagamento rateale, come ad esempio l’American Express.
Prima della sottoscrizione di un qualsiasi contratto riguardante un finanziamento, le informazioni fornite al cliente tramite campagne pubblicitarie o informativa precontrattuale devono essere chiare, trasparenti e dettagliate.
Questo significa che le pubblicità dei prodotti devono contenere, indicati in modo chiaro e leggibile, tassi (fissi o variabili), spese totali, importo totale del finanziamento, durata del contratto e importo delle rate, qualora fosse determinabile in via preliminare. Inoltre si deve specificare chiaramente l’eventuale obbligatorietà di sottoscrivere polizze assicurative a tutela del rimborso del prestito o di altro genere.
Il richiedente un prestito deve ricevere dalle finanziarie alle quali si intende chiedere una somma a credito, tutte le informazioni necessarie al confronto delle varie proposte reperibili sul mercato. Tali informazioni, che devono essere fornire gratuitamente e possono essere anche personalizzate, dovranno seguire lo schema “Informazioni europee di base sul credito dei consumatori” o comunque essere conformi a tale schema.
Prima della stipula del contratto l’ente erogante può consultare una banca dati al fine di valutare il merito creditizio del richiedente.
Il rifiuto della domanda di credito a seguito della consultazione di una banca dati comporta l’obbligo di avvisare il consumatore dell’accaduto. Il cliente ha inoltre il diritto di venir avvisato nel caso in cui, per la prima volta, si verificasse una segnalazione negativa sul proprio conto presso una banca dati. In caso di sconfinamento vengono stabiliti i limiti superati i quali i consumatori devono essere avvisati dalle società di credito. Precisamente l’obbligo scatta quando un cliente supera per oltre un mese il limite di 300,00 euro di scoperto in conto corrente e il 5% del fido, in caso di utilizzi extra-fido.
Si giunge così alla stipula del contratto, che deve essere in forma scritta e del quale deve essere fornita una copia al cliente. In caso di contratti a distanza (via telematica o informatica) vengono inoltre applicate le norme previste dalla legge in vigore.
Ciascun contratto dove necessariamente riportare, in modo chiaro, leggibile e inequivocabile:
- la tipologia di credito
- la denominazione e i recapiti della società finanziaria o di qualsiasi altro intermediario coinvolto
- la durata del piano di ammortamento
- l’importo del credito erogato
- le condizioni applicate
- eventuali beni/servizi legati al credito
- il tasso di interesse (TAN) applicato
- il TAEG applicato
- l’importo dovuto dal cliente
- l’importo delle rate (quando calcolabile in anticipo)
- tutte le spese incluse
- il tasso di mora
- i rischi che si corrono in caso di insolvenza
- eventuali garanzie da fornire
- eventuali assicurazioni (obbligatorie e non) incluse
- la specifica su come esercitare il diritto di recesso
- le procedure e le spese da sostenere in caso di rimborso anticipato
- le modalità di tutela dei clienti in caso di controversie
Altro punto importante della riforma del credito riguarda l’indicazione del TAEG, ovvero il Tasso Annuo Effettivo Globale, che rappresenta il reale costo di un qualsiasi finanziamento. Il TAEG deve essere comprensivo di:
- interessi applicati
- compensi a eventuali intermediari
- commissioni
- imposte obbligatorie per legge
- tutte le spese già note al finanziatore a carico del consumatore
Sono invece sempre esclusi i costi notarili, eventuali penali che un cliente si troverà a dover pagare in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali.
Una volta firmato il contratto, a partire dalla data della stipula, il consumatore può esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni.
Il ripensamento riguarderà anche gli eventuali contratti accessori stipulati. La comunicazione deve avvenire attraverso l’invio di un telegramma, un fax, un telefax o un’e-mail alla società erogante, ed essere confermata tramite raccomandata entro 48 ore.
Uno dei punti focali della riforma riguarda il rimborso anticipato, parziale o totale. Se il consumatore decide di procedere al rimborso del credito ottenuto in anticipo rispetto alla durata indicata nel piano di ammortamento, ha diritto a una riduzione del costo totale del debito contratto che corrisponderà alla somma degli interessi e dei costi previsti per la durata rimanente del contratto.
L’eventuale penale per l’estinzione anticipata, che può essere richiesta dal finanziatore qualora l’operazione avvenga mancando un anno o più al termine della durata del piano di rimborso, dovrà sempre essere compresa tra lo 0,51% e l’1% dell’importo residuo. L’ente erogante non potrà mai chiedere pagamenti di penali o indennizzi nel caso in cui il rimborso anticipato riguardi l’intero debito residuo e lo stesso sia inferiore a 10.000,00 euro.
Infine la vera svolta a tutela dei consumatori introdotta con questa riforma, che troverà applicazione dal 1° Giugno 2011, riguarda i casi di venditore inadempiente. Ecco quindi che, nel momento in cui colui che vende il bene/servizio per acquistare il quale si è richiesto un finanziamento viene meno ai propri obblighi contrattuali, il cliente ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto di credito stipulato con il finanziatore che, a sua volta, ha l’obbligo di rimborsare al richiedente le rate già pagate, assieme a qualsiasi altro onere già addebitato al consumatore.
Con la riforma viene a cadere il requisito del rapporto di esclusiva tra il soggetto che fornisce il bene/servizio e l’ente erogante il finanziamento necessario per acquistarlo.
Posto che l’inadempimento contrattuale deve essere di una certa rilevanza, è evidente come il consumatore risulti essere maggiormente tutelato, dato che ha anche la possibilità di chiedere la messa in mora del venditore in caso di mancato accoglimento di risoluzione del contratto di credito.
Un’anticipazione nell’applicazione di questa nuova norma la si è avuta recentemente con il caso legato al fallimento del marchio Aiazzone/Emmelunga. Infatti la società finanziaria Fiditalia S.p.A. si è impegnata a rimborsare le rate già pagate a tutti i clienti che non hanno ricevuto i mobili ordinati, avendo deciso di pagarli a rate, o che li hanno ricevuti in forma parziale (in tal caso il rimborso avverrà in misura proporzionale, dopo valutazione della merce effettivamente ricevuta).
Fonti consultate: http://www.ilsole24ore.com , testo del Decreto Ministeriale n. 117, Testo Unico Bancario (Gennaio 2011)